Indefiniti confini dello “stalking”

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Mara Garfagna

Il rischio di strumentalizzazioni è concreto, come nei casi di coniugi separati che mirano all’affidamento dei figli

In un anno, 942 arresti per molestie: ma c’è chi approfitta della legge

Nei primi mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa sullo stalking (Ddl febbraio 2009), 942 persone sono finite in manette, per un totale di 5.153 delitti accertati dall’autrorità giudiziaria . Il dato lo ha fornito il Ministro della Giustizia, Angelino Alfano, nel corso della sua relazione al Senato. Quasi mille arresti in poco meno di un anno. Perché, da quando è entrato in vigore il Disegno di legge, il provvedimento firmato dai Ministri Alfano e Carfagna ha avuto più o meno ovunque lo stesso effetto: centinaia di segnalazioni alla magistratura e, in molti casi, le porte del carcere che si aprono.
Approvata - come si ricorderà - a larga maggioranza dal Parlamento, la legge sullo stalking ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di molestie insistenti o «atti persecutori», che prevede il carcere da 6 mesi a 4 anni e aggravanti di pena nel caso in cui il reato sia commesso ai danni di minori, disabili o donne incinte.
Innegabile la portata innovativa della norma che offre ai cittadini, in particolare alla donna che, statisticamente, risulta da sempre il soggetto più bersagliato, lo strumento che prima non c’era per difendersi dalle persecuzioni. Del resto, con il pieno riconoscimento di questa tipologia di reato, è ora possibile ricevere un aiuto immediato rivolgendosi direttamente al questore.
Un baluardo, insomma, come più volte ha sottolineato il Ministro Carfagna, per la prevenzione di reati più gravi, come la violenza sessuale o gli omicidi passionali, che indubbiamente pone il nostro Paese al passo con le democrazie più avanzate. Se si pensa al fondo di 20 milioni di euro stanziati “per le vittime dello stalking”, alla creazione dei centri antiviolenza, al protocollo d’intesa siglato da Governo e Arma dei Carabinieri e a quello con Milano e Roma per l’installazione di mille scatole rosa nelle auto di donne a rischio, nulla da dire. Insomma, di fatto la macchina della prevenzione c’è. E funziona.
Ma il rischio di strumentalizzazioni resta comunque alto. La causa? È da individuare nella genericità della norma che, anche a detta di alcuni magistrati, non solo necessita di mezzi interpretativi più univoci ed efficaci, ma è anche caratterizzata da condotte di reato difficilmente inquadrabili e da un’azione penale che può essere avviata solo su querela di parte.
Del resto, sembra che tra le tante vittime di stalking che si presentano quotidianamente nelle questure italiane molte non siano realmente tali. Tanto per cambiare, insomma, il “vizietto” nostrano di approfittare della legge, quando c’è, proprio non vuole morire. E, tra un reato di stalking e l’altro, spesso se ne configura un terzo, legato al mero interesse (economico) della presunta vittima di molestie. Non è un caso che spesso si ricorra alla querela del datore d lavoro, ma anche del coniuge o del convivente per risolvere a proprio favore i contenziosi civili per l’affidamento dei figli o per l’assegno di mantenimento.
Manca, è chiaro, un preciso indicatore in grado di “misurare” la gravità del caso e, quindi, di stabilire con maggiore esattezza i limiti entro cui inquadrare lo stalking.
Secondo quanto si apprende analizzando il testo del Ddl, il legislatore stabilisce dei presupposti che configurano il reato. Il primo vuole che la presunta vittima, a seguito di pressioni, persecuzioni, minacce, viva una condizione di ansia e che - a causa delle condotte dello stalker - venga costretta a modificare le sue abitudini. L’altro riguarda le condotte reiterate, ma, in questo senso, non vengono forniti parametri di riferimento precisi.
Cosa significa, quindi, “reiterare”? Molestare una, due, tre volte al giorno? Più, meno… il punto è proprio qua: sulla linea di confine che separa il concetto reale di “persecuzione” da quello, più semplice e comune, di “assillo”.
Se in questa seconda accezione il reato non si configurasse, allora la querela sarebbe rimessa, come non raramente accade.
Problema di legge o di costume? Entrambi. Il fatto è che integrare la legge si può, mentre modificare una forma mentis indotta, il più delle volte, ad approfittare delle norme piuttosto che a utilizzarle per avviare delicati meccanismi di tutela si deve. O, meglio, si dovrebbe.
Valentina Noseda



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