Speciale Brevetti UE

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La sede dell’Ufficio Europeo Brevetti

Una protezione per gli Archimede europei

Si va verso una necessaria semplificazione di regole e procedure per la soluzione delle controversie sulle invenzioni in ambito comunitario

Ne lontano 1973 le istituzioni europee hanno iniziato a occuparsi del tema dei brevetti, cercando di creare un sistema unico in materia. In quell’anno infatti è stata sottoscritta la Convenzione di Monaco che ha dato vita a un brevetto europeo, unitario però solo nella fase di rilascio, prevedendo poi tanti brevetti nazionali in relazione al numero dei Paesi coinvolti nella richiesta. Nella pratica, il brevetto europeo veniva a essere sottoposto a diverse leggi nazionali e non vi era nessuna istituzione comune che consentisse di armonizzare la giurisprudenza a livello europeo su tale oggetto.
Ecco perché da anni si dibatte, a livello europeo, sulla creazione di un brevetto comunitario, che vada ad affiancare gli attuali sistemi nazionale ed europei. Spetterebbe poi agli inventori la scelta sul sistema più conveniente ai fini della protezione del brevetto. Ma, tornando alla Convenzione di Monaco, cosa prevedeva tale testo? All’articolo 2 era inserita la definizione del brevetto europeo, indicando con tale termine un brevetto che richiedeva il deposito di una domanda ed il suo esame da parte dell’ufficio brevetti europeo di Monaco secondo la procedura dettata dalla CEE. Al secondo e terzo comma si definivano le caratteristiche necessarie del brevetto europeo, cioè l’unitarietà e l’autonomia. Il principio di unitarietà comportava che la designazione in domanda di uno o taluni Stati della Comunità valesse come designazione di tutti, mentre quello di autonomia si rifletteva nel principio di “indipendenza” che spiegava - all’art. 5 - la possibile coesistenza tra normativa nazionale e normativa comunitaria, nel senso che l’un brevetto produceva effetti su tutto il territorio comunitario senza pregiudizio per altri brevetti nazionali che gravitassero sulla medesima invenzione e fossero destinati a permanere entro ogni singolo Stato membro.
Questa normativa comportava il fatto che il singolo brevetto europeo veniva a essere affiancato da numerosi brevetti nazionali, dando vita perciò a un sistema tutt’altro che unitario. Venivano comunque istituiti “organi speciali comuni’’ agli Stati contraenti, l’UEB di Monaco e la Corte di Appello Comune, destinati appunto a dare uniforme applicazione alle procedure della Convenzione per tutto ciò che riguardasse il rilascio e le ulteriori vicende del brevetto europeo, al fine di attuare concretamente un “diritto comune” in materia brevettuale, che rappresentava lo scopo principale enunciato dall’art. 1 delle “Disposizioni Generali”. All’interno dell’Ufficio brevetti erano collocate la “divisione di amministrazione dei brevetti”, competente a conoscere di tutti gli atti concernenti il brevetto europeo (art. 7) e la “divisione di Annullamento”, competente a esaminare le domande di limitazione e di annullamento del brevetto europeo, nonché a fissare il compenso per le c.d. “licenze di diritto” (art. 8). Mentre la Corte di Appello Comune era una vera e propria Autorità sovranazionale istituita per garantire uniformità di giudizio e di interpretazione, a cui spettavano in via definitiva la risoluzione delle questioni in tema di validità ed efficacia del brevetto.
Ma entrando nello specifico della normativa, quali erano le prerogative di tale brevetto? La tutela degli inventori era stabilita dagli artt. 25/27 della Convenzione. Il titolare del brevetto aveva diritto di vietare a qualsiasi terzo innanzitutto di “fabbricare” il prodotto coperto da brevetto: attività con la quale si realizzava - di regola – la violazione tipica della privativa; di “offrire” il prodotto brevettato, spettando al titolare ogni iniziativa connessa all’aspetto creativo quand’anche a fini promozionali, pubblicitari ed espositivi, nonchè di “metterlo in commercio”, evidentemente con ogni forma di disposizione dei beni (vendita, affitto, leasing, atti attributivi a titolo gratuito che comportassero godimento, ecc.); di “utilizzarlo” per esigenze commerciali; di “importarlo”, cioè di introdurlo all’interno della Comunità da Paesi terzi; di “deternerlo” a prescindere dalla sua utilizzazione. Coerentemente l’art. 25 estendeva il divieto non solo al prodotto brevettato, ma anche al prodotto ottenuto con un procedimento brevettato i cui risultati appartenessero appunto all’inventore. E per una più efficace e completa protezione del brevetto europeo, la Convenzione si preoccupava anche del rischio delle c.d. “utilizzazioni indirette”, stabilendo - con l’art. 26 - che il titolare avesse diritto di vietare a qualsiasi terzo “anche” la “fornitura” - nel territorio degli Stati della Comunità e a soggetto diverso da chi fosse stato abilitato a far uso del trovato (quale il licenziatario o la persona cui l’avente diritto avesse comunque prestato il proprio consenso) - dei “mezzi” per utilizzare l’invenzione ove - ovviamente - si trattasse di elementi “essenziali” dell’invenzione stessa (concetto questo destinato a essere meglio definito dalla elaborazione giurisprudenziale dei tribunali chiamati a giudicare della contraffazione).
Opportunamente è stata perciò introdotta una fattispecie illecita distinta dalla riproduzione del trovato che costituisce l’atto contraffattivo vero e proprio e indipendentemente dalla sua consumazione, ampliandosi così la “latitudine” della contraffazione fino a ricomprendere attività tipiche della concorrenza sleale. L’art. 27, a fronte di tali e tante prerogative brevettuali contro qualsivoglia atteggiamento usurpativo di terzi, diretto e indiretto, ha imposto dei “limiti” agli effetti del brevetto europeo, precludendo la estensione della privativa in determinate ipotesi: si ricordano tra le più importanti gli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali; gli atti compiuti in via sperimentale; gli atti preparatori - estemporaneamente e per unità - di medicinali nelle farmacie su ricetta medica.
Un ruolo molto importante rivestiva poi la tutela giurisdizionale poiché per considerare il brevetto europeo realmente unitario, non solo per il contenuto e i suoi effetti ma anche nei rapporti e nelle vicende cui fosse suscettibile di partecipare, doveva garantire la certezza del diritto ai terzi come ai titolari, nonché un trattamento uniforme ai supposti contraffattori. A tal fine erano designati tribunali specializzati di prima e seconda istanza, territorialmente concentrati in poche sedi regionali dell’ambito nazionale (i c.d. Tribunali dei brevetti comunitari richiamati all’art. 1 del Protocollo, che - nell’Allegato - venivano identificati - in Italia - nelle sedi dei Tribunali e delle Corti di Appello di Torino, Milano, Bologna, Roma, Bari, Palermo, Cagliari con competenza territoriale ultraregionale). La loro competenza era esclusiva e veniva definita dagli artt. 15 e 21 (i tribunali di seconda istanza fungevano solo da giudice d’appello contro le decisioni dei tribunali di prima istanza): si estendeva a tutte le azioni in materia di contraffazione, alle azioni preventive di accertamento negativo della contraffazione ove previste dai singoli ordinamenti (come in Italia), alle domande riconvenzionali di annullamento del brevetto comunitario (quelle proposte in via principale spettando alle divisioni di annullamento presso l’UEB di Monaco e in sede di appello, alla Copac). La giurisdizione era ripartita dall’art. 14 secondo un criterio di priorità “a cascata”: tribunale dello Stato in cui il convenuto aveva domicilio o stabile organizzazione; in mancanza tribunale ove l’attore avesse domicilio o stabile organizzazione; in mancanza tribunali dello Stato ove vi fosse la sede della Corte d’Appello comune (Copac).
Da tutta questa normativa, si comprende facilmente come fosse necessaria l’instaurazione di un vero e proprio brevetto comunitario, al fine di permettere agli inventori di entrare in possesso di un brevetto unitario legalmente valido in tutta l’Unione Europea. E infatti nel luglio del 2000 la Commissione Europea ne ha proposto la creazione, per ottenere la riduzione, in maniera considerevole, degli oneri per le imprese e dei costi da sostenere per il rilascio di un brevetto. Facendo seguito, poi, a tali intenzioni, lo scorso 4 dicembre i Ministri dei Ventisette hanno adottato all’unanimità, durante il Consiglio Competitività dell’UE riunitosi a Bruxelles, le conclusioni proposte dalla Presidenza di turno svedese per la creazione di un nuovo sistema comunitario dei brevetti, che utilizzerà cinque lingue ufficiali, compresi l’italiano e lo spagnolo, invece delle tre precedentemente proposte (inglese, francese e tedesco). In Consiglio l’Italia era rappresentata dal Ministro per le Politiche comunitarie, Andrea Ronchi, che all’uscita ha rivendicato il successo ottenuto nella battaglia per imporre l’italiano fra le lingue ufficiali.
L’accordo dei Ministri apre la strada così all’adozione di un pacchetto legislativo che mira a integrare nel mercato unico comunitario il sistema dei brevetti europei, oggi frammentato fra i sistemi nazionali degli Stati membri, o gestito da un organismo non comunitario, l’Ufficio Europeo dei Brevetti di Monaco di Baviera. Tale pacchetto era bloccato in Consiglio dal 2004, anche a causa della controversia sulle lingue. Comincerà ora il negoziato fra Consiglio e Parlamento Europeo per la sua approvazione, e sarà necessario anche un parere della Corte di Giustizia europea sulla compatibilità con i trattati UE del nuovo sistema, che prevede anche un Tribunale di prima istanza, con sezioni locali e regionali, e una Corte d’appello per dirimere le controversie (era questo l’altro scoglio che aveva bloccato finora l’accordo).
L’istituzione di un tribunale unico europeo per contenziosi sui brevetti semplificherà in modo sostanziale l’attuale situazione, in cui i ricorrenti sono spesso costretti ad avviare cause parallele in diversi paesi, con una sensibile riduzione dei costi legali. Saranno perciò definitivamente eliminati gli svantaggi dell’attuale sistema del brevetto europeo e questo rappresenta certamente certa una buona notizia per tutte le imprese, piccole e grandi, del vecchio Continente. Con i soldi risparmiati sulle attuali lungaggini burocratiche, che verranno a cessare, e con la sicurezza data dall’istituzione di un sistema unico e centralizzato per la composizione dei contenziosi presso un Tribunale del brevetto comunitario, le aziende potranno reinvestire questo denaro per il rilancio della produttività, senza la quale non potremo mai uscire dall’attuale congiuntura economica negativa.
di Alessandro Cavallini



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